normakte / Valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi non è una pratica tra le altre: è lei a determinare quali requisiti essenziali si applicano alla tua macchina. Si fa prima della progettazione definitiva.
Il fabbricante procede a una valutazione dei rischi per determinare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili (allegato III), poi progetta e costruisce la macchina tenendo conto dei suoi esiti. Precede la progettazione definitiva e fa parte della documentazione tecnica.
Non ogni modifica successiva è una modifica sostanziale. Solo quando ricorrono le condizioni dell'art. 3 punto 16 — in particolare un rischio nuovo o accresciuto che richiede misure di protezione aggiuntive — chi la esegue diventa fabbricante, con gli obblighi dell'art. 18. La valutazione dei rischi va allora rifatta.
Per una macchina connessa, l'allegato III (punti 1.1.9 e 1.2.1) tocca la protezione contro la corruzione e la sicurezza dei sistemi di comando. Il regolamento sulla ciberresilienza vi si collega: la conformità al CRA può facilitare la dimostrazione su questi punti, ma la sinergia deve essere dimostrata dal fabbricante (considerando 53).
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Fonti. I riferimenti ad articoli e allegati provengono dalle versioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023; regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024.
Le indicazioni sugli allegati sono verificate sulle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale; sono riformulate e sintetizzate, fa fede il testo ufficiale.
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