Dal 20 gennaio 2027 alle macchine si applica il regolamento macchine. Per le macchine che sono anche prodotti con elementi digitali si aggiungono gli obblighi del regolamento sulla ciberresilienza — gli obblighi di segnalazione dall'11 settembre 2026, gli altri obblighi principali dall'11 dicembre 2027. L'uno non sostituisce l'altro.
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E con il termine per cui va conservato. Dove valgono entrambi i regolamenti, vale il termine più lungo.
| Documento | Base giuridica | Conservazione |
|---|---|---|
| Documentazione tecnica | Art. 10 § 2 · Allegato IV A | almeno 10 anni |
| Valutazione dei rischi | Art. 8 · Allegato III | con il fascicolo |
| Codice sorgente del software rilevante per la sicurezza | Allegato IV A m | su richiesta motivata |
| Istruzioni per l'uso, ammesse in digitale | Art. 10 § 7 | online almeno 10 anni, cartaceo su richiesta entro 1 mese |
| Dichiarazione UE di incorporazione, quasi-macchina | Art. 22 · Allegato V B | almeno 10 anni |
| Istruzioni per l'assemblaggio | Art. 11 § 7 · Allegato XI | online almeno 10 anni |
| Documentazione tecnica (CRA) | Art. 31 · Allegato VII | 10 anni o periodo di supporto, il maggiore |
| Valutazione del rischio di cybersicurezza | Art. 13 § 2–4 | aggiornata di continuo |
| Distinta software (SBOM) | Allegato I II(1) | non pubblica; nel fascicolo su richiesta motivata |
| Periodo di supporto e relativa motivazione | Art. 13 § 8 e 19 | almeno 5 anni, nell'impiantistica di più |
| Archivio degli aggiornamenti di sicurezza | Art. 13 § 9 | almeno 10 anni dal rilascio |
| Segnalazione: 24 h / 72 h / 14 giorni | Art. 14 | Registro degli incidenti |
| Una dichiarazione UE di conformità per tutti gli atti | Art. 21 § 3 · Art. 28 § 3 | online almeno 10 anni |
| Marcatura CE, cumulativa | Art. 24 · Art. 30 § 5 | — |
L'ordine non è libero: la valutazione dei rischi precede le misure di protezione, le misure di protezione precedono le istruzioni per l'uso, e la dichiarazione viene solo dopo la valutazione della conformità. Una valutazione dei rischi redatta a posteriori non è conforme. Cosa cambia con il regolamento macchine 2027, in sintesi.
Con l'immissione sul mercato il lavoro di conformità non finisce — anche dopo il regolamento macchine restano obblighi, ad esempio sulla conformità di serie e sulle misure correttive. Il regolamento sulla ciberresilienza aggiunge però un processo esplicitamente continuo: le vulnerabilità si trattano per tutto il periodo di supporto, e la documentazione tecnica va aggiornata almeno per lo stesso tempo. Di norma almeno cinque anni – meno solo se la durata d'uso prevista è più breve; nella meccanica e nell'impiantistica di più.
È proprio questo ciclo la differenza tra un fascicolo che si crea una volta e uno che si tiene.
Il regolamento macchine cita la cybersicurezza in due punti. Il regolamento sulla ciberresilienza, nel considerando 53, cita esattamente quegli stessi due punti.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che il collegamento di un'altra apparecchiatura — tramite una funzione dell'apparecchiatura collegata stessa o tramite un accesso remoto che comunica con la macchina — non porti a una situazione pericolosa. Chi ha una certificazione di cybersicurezza secondo il regolamento (UE) 2019/881 si presume conforme a questo punto.
I sistemi di comando devono resistere a influenze esterne volute e non volute, compresi i tentativi malevoli di terzi ragionevolmente prevedibili. Le versioni del software di sicurezza vanno mantenute tracciabili per cinque anni; nei sistemi auto-evolutivi si aggiungono i dati decisionali, per un anno.
La sinergia tra i due regolamenti non nasce da sola. Deve essere dimostrata dal fabbricante — con una valutazione dei rischi che copra anche i rischi di cybersicurezza.
Considerando 53 del regolamento (UE) 2024/2847
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Una dichiarazione che cita entrambi i regolamenti — con i riferimenti della loro pubblicazione, come richiede l'articolo.
Prima la domanda che precede il termine: vulnerabilità attivamente sfruttata o incidente grave? I termini decorrono in modo diverso.
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Pagamento annuale 20 % più conveniente. Le micro e piccole imprese possono presentare la documentazione tecnica in forma semplificata secondo l'art. 33 § 5 CRA; il fascicolo supporta entrambi i formati.
Tutti i riferimenti ad articoli e allegati di questa pagina provengono dalle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, e regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024.
Gli allegati dei due regolamenti sono verificati sulle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale. Le indicazioni di queste pagine sono riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.
normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo. Non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né una consulenza legale.