normakte / Regolamento macchine 2027
Dal 20 gennaio 2027 il regolamento (UE) 2023/1230 si applica direttamente in ogni Stato membro e la direttiva macchine 2006/42/CE è abrogata — senza periodo transitorio. Cosa cambia, in che ordine affrontarlo e dove entra il regolamento sulla ciberresilienza.
Il nuovo regolamento macchine del 14 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione il 29 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 19 luglio 2023. Essendo un regolamento, non va recepito: dalla data di applicazione vale lo stesso testo in Italia, in Germania e in ogni altro Stato membro. Agli Stati resta solo ciò che il regolamento affida loro, come le autorità competenti e le sanzioni.
Conta la data di immissione sul mercato — non quella della progettazione, non quella dell'ordine. Ciò che viene messo a disposizione sul mercato per la prima volta dal 20 gennaio 2027 deve rispettare il regolamento macchine.
Art. 54 regolamento (UE) 2023/1230
| Data | Cosa si applica | Base |
|---|---|---|
| 29.06.2023 | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, GU L 165 | Reg. (UE) 2023/1230 |
| 19.07.2023 | Entrata in vigore del regolamento macchine | Art. 54 |
| 20.01.2024 | Si applicano le norme sugli organismi notificati | Art. da 26 a 42 |
| 11.09.2026 | Regolamento sulla ciberresilienza: obbligo di segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi | Art. 14 CRA |
| 20.01.2027 | Si applica il regolamento macchine; la direttiva macchine 2006/42/CE è abrogata | Art. 51 §2 Art. 54 |
| 11.12.2027 | Il regolamento sulla ciberresilienza si applica integralmente | Art. 71 CRA |
L'impianto resta familiare: valutazione dei rischi, misure di protezione, documentazione tecnica, valutazione della conformità, dichiarazione, marcatura CE. Le novità riguardano soprattutto la classificazione dei prodotti ad alto rischio, la cybersicurezza, la messa a disposizione in formato digitale e una serie di indicazioni che nei vecchi modelli mancano.
| Tema | Cosa c'è di nuovo | Base |
|---|---|---|
| Prodotti ad alto rischio | L'allegato I elenca le categorie con procedura particolare. Per i prodotti della parte A interviene sempre un organismo notificato; per la parte B basta il controllo interno della produzione solo se norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti. | Allegato I Art. 25 |
| Sistemi ad autoapprendimento | Componenti di sicurezza e macchine con comportamento evolutivo, totale o parziale, che garantiscono funzioni di sicurezza rientrano nell'allegato I parte A. | Allegato I parte A punti 5, 6 |
| Cybersicurezza | Protezione contro la corruzione quando altri dispositivi vengono collegati alla macchina, anche da remoto; i sistemi di comando devono resistere a tentativi dolosi ragionevolmente prevedibili da parte di terzi; tracciabilità degli interventi sul software rilevante per la sicurezza. | Allegato III punti 1.1.9, 1.2.1 |
| Dichiarazione di conformità | Norme con anno di edizione e data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale; niente più persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico; una sola dichiarazione per tutti gli atti applicabili; messa a disposizione digitale ammessa. | Allegato V parte A Art. 21 §3 |
| Dichiarazione di incorporazione | Nuova versione secondo l'allegato V parte B; anch'essa può essere fornita in digitale e deve allora restare raggiungibile per almeno dieci anni. | Allegato V parte B Art. 11 §8 |
| Istruzioni per l'uso | Ammesse in digitale se si possono scaricare e salvare e restano online per la durata di vita della macchina, almeno dieci anni. Su richiesta al momento dell'acquisto, gratis su carta; per gli utilizzatori non professionali le informazioni essenziali di sicurezza sempre su carta. | Art. 10 §7 |
| Targhetta | Anno di costruzione come anno di completamento della fabbricazione; recapiti con un unico punto di contatto; con istruzioni digitali, l'indicazione di come raggiungerle. | Art. 10 §5-7 |
| Documentazione tecnica | Tra l'altro il codice sorgente o la logica di programmazione del software rilevante per la sicurezza, su richiesta motivata di un'autorità, e le informazioni sulle macchine guidate da sensori e autonome. | Allegato IV parte A |
| Modifica sostanziale | Definita per la prima volta: una modifica fisica o digitale non prevista dal fabbricante che crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio. Chi la esegue è considerato fabbricante. | Art. 3 punto 16 Art. 18 |
L'ordine segue la procedura: prima classificare e valutare, poi documentare, infine dichiarare e marcare. Chi comincia dalla dichiarazione la scrive due volte.
Le istruzioni digitali sono ammesse, non obbligatorie. Chi le usa indica sulla macchina come raggiungerle — in pratica un QR-code sulla targhetta. La targhetta non si può più cambiare: l'indirizzo dietro deve quindi funzionare per almeno dieci anni, attraverso rifacimenti del sito, cambi di dominio e migrazioni di sistema. Lo stesso termine vale per una dichiarazione di conformità fornita in digitale.
Il consiglio è lo stesso di Archivio ed export: far puntare il codice stampato al proprio dominio e reindirizzare internamente. Così l'indirizzo resta nelle vostre mani, qualunque sistema ci sia dietro.
Un esempio con una macchina inventata: istruzioni con le versioni precedenti, dichiarazione, recapiti e periodo di supporto. Apritelo anche dal telefono.
Una macchina connessa può essere anche un prodotto con elementi digitali. In quel caso i due regolamenti si applicano insieme; l'uno non sostituisce l'altro. La marcatura CE resta una sola, e anche la dichiarazione.
Il considerando 53 del regolamento sulla ciberresilienza osserva che rispettarne i requisiti può facilitare il rispetto dei requisiti macchine dell'allegato III punti 1.1.9 e 1.2.1 — ma la sinergia va dimostrata dal fabbricante. Approfondimento in Cybersicurezza nel regolamento macchine.
Dall'11 settembre 2026 vanno segnalati le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore. Vanno inoltre informati gli utilizzatori interessati — e chi non sa dove sono oggi le proprie macchine ha un problema pratico. Calcola i termini
No. Fino al 19 gennaio 2027 vale la direttiva, dal 20 gennaio 2027 il regolamento. Non esiste una fase in cui si possano usare indifferentemente l'una o l'altro.
Fino al 19 gennaio 2027 compreso, poi è abrogata. Le macchine immesse sul mercato prima secondo la direttiva possono continuare a essere messe a disposizione. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al regolamento macchine e vanno letti secondo la tavola di concordanza dell'allegato XII. Contratti e capitolati che citano ancora la direttiva conviene comunque aggiornarli. Art. 51 §2
Possono continuare a essere messe a disposizione e non serve una nuova dichiarazione. Conta l'immissione sul mercato di ogni singolo esemplare: una macchina finita in magazzino, ma consegnata per la prima volta dopo la scadenza, deve rispettare il regolamento.
No: il regolamento si applica direttamente. A livello nazionale restano da coordinare le norme che finora attuavano la direttiva, a partire dal D.Lgs. 17/2010, e da definire autorità competenti e sanzioni; per questi aspetti va verificata la normativa nazionale di adeguamento.
Quasi sempre sì: non va riscritto da zero, vanno aggiunte le nuove indicazioni dell'allegato V. Se il tuo modello è interessato lo mostra in pochi secondi la verifica automatica. Oppure si genera la nuova versione direttamente con il generatore gratuito.
No. La forma digitale è ammessa, non obbligatoria — con condizioni, e con obblighi su carta che restano.
Chi modifica in modo sostanziale una macchina assume gli obblighi del fabbricante. Importatori e distributori hanno obblighi propri, tra cui la segnalazione alle autorità dei rischi riscontrati.
Il regolamento è diritto UE e si applica nello Spazio economico europeo. Chi dalla Svizzera fornisce nell'UE deve rispettarlo dal 20 gennaio 2027. La Svizzera adegua la propria ordinanza sulle macchine; lo stato dei lavori e dell'accordo sul reciproco riconoscimento va verificato prima della scadenza.
63 righe di requisito con articolo e prova, regolamento macchine e CRA nello stesso registro, pagina di destinazione e QR-code per la targhetta.
Fonti. Riferimenti dalle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, inclusa la rettifica dell'art. 54; regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024.
Le indicazioni sono riassunte e abbreviate; fa fede il testo ufficiale. Le disposizioni nazionali di attuazione — per esempio su lingue, autorità e sanzioni — vanno verificate a parte.
normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo e non sostituisce né la valutazione della conformità né un organismo notificato né una consulenza legale.