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19.07.2023in vigore
11.09.2026CRA, segnalazioni
20.01.2027regolamento macchine
11.12.2027CRA, piena applicazione

Regolamento macchine 2027

Dal 20 gennaio 2027 il regolamento (UE) 2023/1230 si applica direttamente in ogni Stato membro e la direttiva macchine 2006/42/CE è abrogata — senza periodo transitorio. Cosa cambia, in che ordine affrontarlo e dove entra il regolamento sulla ciberresilienza.

Il nuovo regolamento macchine del 14 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione il 29 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 19 luglio 2023. Essendo un regolamento, non va recepito: dalla data di applicazione vale lo stesso testo in Italia, in Germania e in ogni altro Stato membro. Agli Stati resta solo ciò che il regolamento affida loro, come le autorità competenti e le sanzioni.

Art. 51 §2Art. 54

Conta la data di immissione sul mercato — non quella della progettazione, non quella dell'ordine. Ciò che viene messo a disposizione sul mercato per la prima volta dal 20 gennaio 2027 deve rispettare il regolamento macchine.

Art. 54 regolamento (UE) 2023/1230

Le scadenze

DataCosa si applicaBase
29.06.2023Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, GU L 165Reg. (UE) 2023/1230
19.07.2023Entrata in vigore del regolamento macchineArt. 54
20.01.2024Si applicano le norme sugli organismi notificatiArt. da 26 a 42
11.09.2026Regolamento sulla ciberresilienza: obbligo di segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti graviArt. 14 CRA
20.01.2027Si applica il regolamento macchine; la direttiva macchine 2006/42/CE è abrogataArt. 51 §2 Art. 54
11.12.2027Il regolamento sulla ciberresilienza si applica integralmenteArt. 71 CRA

Cosa cambia rispetto alla direttiva macchine 2006/42/CE

L'impianto resta familiare: valutazione dei rischi, misure di protezione, documentazione tecnica, valutazione della conformità, dichiarazione, marcatura CE. Le novità riguardano soprattutto la classificazione dei prodotti ad alto rischio, la cybersicurezza, la messa a disposizione in formato digitale e una serie di indicazioni che nei vecchi modelli mancano.

TemaCosa c'è di nuovoBase
Prodotti ad alto rischioL'allegato I elenca le categorie con procedura particolare. Per i prodotti della parte A interviene sempre un organismo notificato; per la parte B basta il controllo interno della produzione solo se norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti.Allegato I Art. 25
Sistemi ad autoapprendimentoComponenti di sicurezza e macchine con comportamento evolutivo, totale o parziale, che garantiscono funzioni di sicurezza rientrano nell'allegato I parte A.Allegato I parte A punti 5, 6
CybersicurezzaProtezione contro la corruzione quando altri dispositivi vengono collegati alla macchina, anche da remoto; i sistemi di comando devono resistere a tentativi dolosi ragionevolmente prevedibili da parte di terzi; tracciabilità degli interventi sul software rilevante per la sicurezza.Allegato III punti 1.1.9, 1.2.1
Dichiarazione di conformitàNorme con anno di edizione e data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale; niente più persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico; una sola dichiarazione per tutti gli atti applicabili; messa a disposizione digitale ammessa.Allegato V parte A Art. 21 §3
Dichiarazione di incorporazioneNuova versione secondo l'allegato V parte B; anch'essa può essere fornita in digitale e deve allora restare raggiungibile per almeno dieci anni.Allegato V parte B Art. 11 §8
Istruzioni per l'usoAmmesse in digitale se si possono scaricare e salvare e restano online per la durata di vita della macchina, almeno dieci anni. Su richiesta al momento dell'acquisto, gratis su carta; per gli utilizzatori non professionali le informazioni essenziali di sicurezza sempre su carta.Art. 10 §7
TarghettaAnno di costruzione come anno di completamento della fabbricazione; recapiti con un unico punto di contatto; con istruzioni digitali, l'indicazione di come raggiungerle.Art. 10 §5-7
Documentazione tecnicaTra l'altro il codice sorgente o la logica di programmazione del software rilevante per la sicurezza, su richiesta motivata di un'autorità, e le informazioni sulle macchine guidate da sensori e autonome.Allegato IV parte A
Modifica sostanzialeDefinita per la prima volta: una modifica fisica o digitale non prevista dal fabbricante che crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio. Chi la esegue è considerato fabbricante.Art. 3 punto 16 Art. 18

Cosa fare entro la scadenza

L'ordine segue la procedura: prima classificare e valutare, poi documentare, infine dichiarare e marcare. Chi comincia dalla dichiarazione la scrive due volte.

  1. Fare l'inventario. Quali prodotti saranno immessi sul mercato dal 20 gennaio 2027 — comprese le macchine in magazzino non ancora consegnate? Art. 54
  2. Classificare. Macchina, quasi-macchina o prodotto correlato? Allegato I parte A, parte B o nessuno dei due? Da qui dipende la procedura — e se deve intervenire un organismo notificato. Se sì: contattarlo presto. Allegato I Art. 25
  3. Aggiornare la valutazione dei rischi. Rispetto all'allegato III, compresi i due requisiti di cybersicurezza. Viene prima delle misure di protezione, non dopo. Allegato III
  4. Completare la documentazione tecnica. Secondo l'allegato IV parte A, per le quasi-macchine la parte B; da conservare almeno dieci anni. Allegato IV Art. 10 §3
  5. Riscrivere le dichiarazioni. Dichiarazione UE di conformità o di incorporazione secondo l'allegato V — una sola dichiarazione se si applicano altri atti. Allegato V Art. 21 §3
  6. Marcare e informare. Marcatura CE, targhetta con anno di costruzione e punto di contatto, istruzioni per l'uso — in digitale solo con un indirizzo che regga dieci anni. Art. 10 §5-7 Art. 24
  7. Verificare il CRA. Se la macchina è anche un prodotto con elementi digitali, gli obblighi di segnalazione valgono già oggi e gli altri requisiti dall'11 dicembre 2027. Art. 14 CRA

Istruzioni digitali e targhetta

Le istruzioni digitali sono ammesse, non obbligatorie. Chi le usa indica sulla macchina come raggiungerle — in pratica un QR-code sulla targhetta. La targhetta non si può più cambiare: l'indirizzo dietro deve quindi funzionare per almeno dieci anni, attraverso rifacimenti del sito, cambi di dominio e migrazioni di sistema. Lo stesso termine vale per una dichiarazione di conformità fornita in digitale.

Il consiglio è lo stesso di Archivio ed export: far puntare il codice stampato al proprio dominio e reindirizzare internamente. Così l'indirizzo resta nelle vostre mani, qualunque sistema ci sia dietro.

Ecco come appare una pagina di destinazione

Un esempio con una macchina inventata: istruzioni con le versioni precedenti, dichiarazione, recapiti e periodo di supporto. Apritelo anche dal telefono.

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Dove entra il regolamento sulla ciberresilienza

Una macchina connessa può essere anche un prodotto con elementi digitali. In quel caso i due regolamenti si applicano insieme; l'uno non sostituisce l'altro. La marcatura CE resta una sola, e anche la dichiarazione.

Il considerando 53 del regolamento sulla ciberresilienza osserva che rispettarne i requisiti può facilitare il rispetto dei requisiti macchine dell'allegato III punti 1.1.9 e 1.2.1 — ma la sinergia va dimostrata dal fabbricante. Approfondimento in Cybersicurezza nel regolamento macchine.

Gli obblighi di segnalazione sono già in vigore

Dall'11 settembre 2026 vanno segnalati le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore. Vanno inoltre informati gli utilizzatori interessati — e chi non sa dove sono oggi le proprie macchine ha un problema pratico. Calcola i termini

Domande frequenti

C'è un periodo transitorio?

No. Fino al 19 gennaio 2027 vale la direttiva, dal 20 gennaio 2027 il regolamento. Non esiste una fase in cui si possano usare indifferentemente l'una o l'altro.

La direttiva macchine 2006/42/CE vale ancora?

Fino al 19 gennaio 2027 compreso, poi è abrogata. Le macchine immesse sul mercato prima secondo la direttiva possono continuare a essere messe a disposizione. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al regolamento macchine e vanno letti secondo la tavola di concordanza dell'allegato XII. Contratti e capitolati che citano ancora la direttiva conviene comunque aggiornarli. Art. 51 §2

Cosa vale per le macchine immesse sul mercato prima?

Possono continuare a essere messe a disposizione e non serve una nuova dichiarazione. Conta l'immissione sul mercato di ogni singolo esemplare: una macchina finita in magazzino, ma consegnata per la prima volta dopo la scadenza, deve rispettare il regolamento.

In Italia serve un decreto di recepimento?

No: il regolamento si applica direttamente. A livello nazionale restano da coordinare le norme che finora attuavano la direttiva, a partire dal D.Lgs. 17/2010, e da definire autorità competenti e sanzioni; per questi aspetti va verificata la normativa nazionale di adeguamento.

Basta adattare il vecchio modello di dichiarazione di conformità?

Quasi sempre sì: non va riscritto da zero, vanno aggiunte le nuove indicazioni dell'allegato V. Se il tuo modello è interessato lo mostra in pochi secondi la verifica automatica. Oppure si genera la nuova versione direttamente con il generatore gratuito.

Le istruzioni per l'uso devono essere digitali?

No. La forma digitale è ammessa, non obbligatoria — con condizioni, e con obblighi su carta che restano.

Chi è coinvolto oltre al fabbricante?

Chi modifica in modo sostanziale una macchina assume gli obblighi del fabbricante. Importatori e distributori hanno obblighi propri, tra cui la segnalazione alle autorità dei rischi riscontrati.

Vale anche per chi produce in Svizzera?

Il regolamento è diritto UE e si applica nello Spazio economico europeo. Chi dalla Svizzera fornisce nell'UE deve rispettarlo dal 20 gennaio 2027. La Svizzera adegua la propria ordinanza sulle macchine; lo stato dei lavori e dell'accordo sul reciproco riconoscimento va verificato prima della scadenza.

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63 righe di requisito con articolo e prova, regolamento macchine e CRA nello stesso registro, pagina di destinazione e QR-code per la targhetta.

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Da leggere poi

Fonti. Riferimenti dalle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, inclusa la rettifica dell'art. 54; regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024.

Le indicazioni sono riassunte e abbreviate; fa fede il testo ufficiale. Le disposizioni nazionali di attuazione — per esempio su lingue, autorità e sanzioni — vanno verificate a parte.

normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo e non sostituisce né la valutazione della conformità né un organismo notificato né una consulenza legale.