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Direttiva macchine e regolamento macchine: che cosa cambia

Che cosa resta, che cosa è nuovo e dove si trovano ora i vecchi allegati – punto per punto, con il riferimento al testo ufficiale.

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In breve

  • Dal 20 gennaio 2027 la direttiva 2006/42/CE è abrogata; i riferimenti alla direttiva si intendono fatti al regolamento (art. 51 §2). Non c’è un periodo in cui le due si applicano a scelta.
  • Il principio resta: valutazione dei rischi, requisiti essenziali, documentazione tecnica, valutazione della conformità, dichiarazione, marcatura CE.
  • Le novità principali: due gruppi di macchine ad alto rischio, requisiti su software, cibersicurezza e comportamento autoevolutivo, macchine mobili autonome, istruzioni digitali e obblighi propri di importatori e distributori.
  • Gli allegati sono riordinati: i requisiti essenziali sono ora nell’allegato III, l’elenco delle macchine ad alto rischio nell’allegato I.

Le differenze in sintesi

TemaDirettiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230Riferimento
Forma giuridicadirettiva, recepita nel diritto nazionaleregolamento, direttamente applicabile in ogni Stato membroArt. 54
Ambito di applicazionemacchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, alberi cardanici, quasi-macchinemacchine e “prodotti correlati” (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e quasi-macchineArt. 2 §1
Softwarenon citato espressamente nella definizione di macchinaun insieme cui manca solo il caricamento del software previsto è una macchina; i componenti di sicurezza possono essere anche digitali, compreso il software con funzione di sicurezza immesso separatamenteArt. 3 punto 1 f), punto 3
Macchine ad alto rischioun elenco nell’allegato IVdue parti: allegato I parte A (6 categorie, sempre con organismo notificato) e parte B (19 categorie)Art. 6, allegato I
Valutazione della conformitàcontrollo interno della fabbricazione, esame CE del tipo, garanzia qualità totalemoduli A, B+C e H, nuova la verifica dell’esemplare unico (modulo G); per l’allegato I parte A niente controllo internoArt. 25
Requisiti essenzialiallegato Iallegato III, integrato con protezione dalla corruzione, software nei sistemi di comando, comportamento autoevolutivo, interazione uomo-macchina e macchine mobili autonomeAllegato III 1.1.6, 1.1.9, 1.2.1, 1.3.7, 3.2.4
Documentazione tecnicaallegato VIIallegato IV (parte A per le macchine, parte B per le quasi-macchine); codice sorgente o logica di programmazione su richiesta motivataArt. 10 §3, allegato IV
Dichiarazione di conformitàallegato II, con la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnicoallegato V parte A; una sola dichiarazione per tutti gli atti; accesso anche tramite indirizzo internet o codice leggibile da macchinaArt. 21, art. 10 §8
Istruzioni per l’usocartadigitali ammesse, online per almeno dieci anni; carta su richiesta all’acquisto; informazioni di sicurezza sempre su carta per gli utilizzatori non professionaliArt. 10 §7
Marcatura e contattinome e indirizzo del fabbricantein più sito, e-mail o altro contatto digitale; un unico punto di contatto; anno di costruzione = anno in cui si è concluso il processo di fabbricazioneArt. 10 §5 e 6
Operatori economicifabbricante e mandatarioin più obblighi propri di importatori e distributori; tracciabilità dieci anniArt. 13-17, art. 19
Modifica sostanzialenon definita dalla direttivadefinita; chi la esegue è considerato fabbricanteArt. 3 punto 16, art. 18
Sorveglianza dopo la vendita—prove a campione, reclami, registro dei richiami, se opportuno in base ai rischiArt. 10 §4

Dove si trovano ora i vecchi allegati

ContenutoDirettivaRegolamento
Requisiti essenzialiAllegato IAllegato III
Dichiarazioni CE/UE di conformità e di incorporazioneAllegato IIAllegato V
Marcatura CEAllegato IIIArt. 23, 24
Macchine ad alto rischioAllegato IVAllegato I
Componenti di sicurezza (elenco indicativo)Allegato VAllegato II
Istruzioni di assemblaggioAllegato VIAllegato XI
Documentazione tecnicaAllegato VIIAllegato IV
Controllo internoAllegato VIIIAllegato VI (modulo A)
Esame del tipoAllegato IXAllegato VII (modulo B) con allegato VIII (modulo C)
Garanzia qualità totaleAllegato XAllegato IX (modulo H)
Verifica dell’esemplare unico—Allegato X (modulo G)

La corrispondenza completa degli articoli è nella tavola di concordanza dell’allegato XII del regolamento.

Che cosa resta

Il percorso cambia poco. Il fabbricante valuta i rischi, individua i requisiti applicabili, progetta di conseguenza, costituisce la documentazione tecnica, sceglie la procedura, redige la dichiarazione e appone la marcatura CE. Anche l’ordine delle misure di protezione – prima in progettazione, poi tecniche, infine informative – resta lo stesso (allegato III 1.1.2). Chi ha un fascicolo ben fatto secondo la direttiva lo integra, non lo riscrive.

Che cosa succede alle macchine conformi alla direttiva

I prodotti immessi sul mercato secondo la direttiva prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a essere messi a disposizione. I certificati di esame CE del tipo rilasciati secondo la direttiva restano validi fino alla scadenza (art. 52). Conta, per ogni esemplare, la data di immissione sul mercato.

Domande frequenti

Posso lavorare già ora secondo il regolamento?

Fino al 19 gennaio 2027 per l’immissione sul mercato vale la direttiva, dal 20 gennaio 2027 il regolamento. Chi progetta oggi e consegna nel 2027 fa bene a inserire già ora i requisiti del regolamento nel progetto e nel fascicolo.

La mia macchina deve passare da un organismo notificato?

Solo se rientra nell’allegato I. Per la parte A sempre; per la parte B solo se le norme armonizzate o le specifiche comuni non coprono tutti i requisiti pertinenti. Tutte le altre macchine restano al controllo interno della fabbricazione (art. 25).

Il regolamento vale anche per le macchine che uso io stesso?

Sì. Chi fabbrica una macchina e la mette in servizio per uso proprio è considerato fabbricante (art. 3 punto 18 b)).

Mi servono nuove norme armonizzate?

La presunzione di conformità vale per le norme il cui riferimento è pubblicato in Gazzetta ufficiale (art. 20 §1). Prima della dichiarazione verifica quali norme sono pubblicate per il regolamento – l’elenco della direttiva non vale automaticamente.

Gestire il passaggio in un fascicolo

Requisiti dell’allegato III con prove, dichiarazione secondo l’allegato V e targhetta in un unico posto. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.

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Da leggere poi

Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.

Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.

normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.

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