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Macchine ad alto rischio dell’allegato I: la mia macchina è nell’elenco?

L’allegato I decide se puoi valutare da solo o se ti serve un organismo notificato. Ecco l’elenco completo – e il percorso per decidere.

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In breve

  • L’allegato I ha due parti: la parte A con 6 categorie, la parte B con 19 categorie (art. 6 §1).
  • Parte A: sempre con organismo notificato – esame del tipo seguito dal controllo interno della produzione (B+C), garanzia qualità totale (H) o verifica dell’esemplare unico (G).
  • Parte B: controllo interno della produzione (A) solo se norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti; altrimenti B+C, H o G.
  • Fuori dall’allegato I: controllo interno della produzione (modulo A) (art. 25 §4).
Art. 6Allegato IArt. 25

Allegato I parte A

Categorie a cui si applica una procedura dell’art. 25 §2:

  1. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari
  2. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
  3. Ponti elevatori per veicoli
  4. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine a impatto
  5. Componenti di sicurezza con comportamento interamente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico e garantiscono funzioni di sicurezza
  6. Macchine con sistemi integrati a comportamento interamente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico, garantiscono funzioni di sicurezza e non sono stati immessi separatamente – solo per tali sistemi

Allegato I parte B

Categorie a cui si applica una delle procedure dell’art. 25 §3:

  1. Seghe circolari a una o più lame per legno o carne e materiali con caratteristiche simili (quattro tipi, punti 1.1-1.4)
  2. Piallatrici a filo con avanzamento manuale per la lavorazione del legno
  3. Piallatrici su una faccia per il legno, con dispositivo di avanzamento incorporato e carico o scarico manuale
  4. Seghe a nastro a carico o scarico manuale per legno o carne (due tipi, punti 4.1 e 4.2)
  5. Macchine combinate dei tipi ai punti 1-4 e 7 per la lavorazione del legno
  6. Tenonatrici a più alberi ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno
  7. Fresatrici ad asse verticale ad avanzamento manuale per il legno
  8. Seghe a catena portatili per la lavorazione del legno
  9. Presse, comprese le presse piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico o scarico manuale, con corsa superiore a 6 mm e velocità superiore a 30 mm/s
  10. Macchine per lo stampaggio delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale
  11. Macchine per lo stampaggio della gomma per iniezione o compressione a carico o scarico manuale
  12. Macchine per lavori in sotterraneo: locomotive e benne di frenatura; armature semoventi idrauliche
  13. Veicoli per la raccolta dei rifiuti domestici a carico manuale e dotati di meccanismo di compressione
  14. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose con rischio di caduta da oltre 3 m di altezza
  15. Dispositivi di protezione per la rilevazione delle persone
  16. Ripari mobili motorizzati interbloccati per le macchine ai punti 9, 10 e 11
  17. Unità logiche per funzioni di sicurezza
  18. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
  19. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)

Quale procedura si applica

La tua macchinaProcedure ammesseOrganismo notificato
fuori dall’allegato Icontrollo interno della produzione (modulo A, allegato VI)no
allegato I parte B, norme o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinentiA, B+C, H o Gno per il modulo A, altrimenti sì
allegato I parte B, norme che non coprono tuttoB+C (allegati VII e VIII), H (allegato IX) o G (allegato X)sì
allegato I parte AB+C, H o Gsempre

Il punto decisivo per la parte B: le norme armonizzate

Per la parte B il modulo A è ammesso solo se la macchina è stata progettata e costruita secondo norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti essenziali pertinenti per quella categoria (art. 25 §3). La presunzione di conformità è legata alle norme il cui riferimento è pubblicato in Gazzetta ufficiale (art. 20 §1). Prima di scegliere il modulo A verifica quindi quali norme sono pubblicate per la tua categoria ai sensi del regolamento e se coprono anche i nuovi requisiti – ad esempio su software e cibersicurezza. Se la copertura manca, la strada è quella dell’organismo notificato.

Come verificarlo

  1. Classificare: macchina, prodotto correlato o quasi-macchina (art. 2, art. 3)?
  2. Confrontare: il prodotto rientra in una categoria dell’allegato I parte A o B – anche con sistemi di sicurezza integrati ad apprendimento automatico?
  3. Chiarire le norme: per la parte B, norme con riferimento pubblicato o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti?
  4. Scegliere la procedura e chiedere presto: gli organismi notificati sono elencati nella banca dati NANDO della Commissione; il loro numero di identificazione accompagnerà la marcatura CE.
  5. Documentare: classificazione, motivazione e procedura scelta vanno nella documentazione tecnica, la procedura anche nella dichiarazione di conformità (allegato V parte A).

L’elenco può cambiare

La Commissione può modificare l’allegato I con atti delegati – aggiungendo, eliminando o spostando categorie da una parte all’altra (art. 6 §2). Una categoria entra nella parte A in presenza di un grave rischio intrinseco e di condizioni aggiuntive, per esempio la mancanza di norme armonizzate o incidenti gravi ripetuti (art. 6 §7). Per questo conviene verificare l’elenco prima di ogni nuova dichiarazione.

Domande frequenti

Per la parte B serve sempre un organismo notificato?

No. Se norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti e le hai applicate, il modulo A è ammesso (art. 25 §3).

Ogni macchina con IA rientra nella parte A?

No. La parte A riguarda componenti di sicurezza e sistemi integrati con comportamento autoevolutivo tramite apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza. Il software che non apprende ed esegue solo funzioni programmate non vi rientra, secondo il considerando 55.

Che cosa succede al mio certificato di esame CE del tipo secondo la direttiva?

Resta valido fino alla scadenza (art. 52 §2) – per le macchine immesse sul mercato secondo la direttiva. Per l’immissione sul mercato secondo il regolamento conta la procedura dell’art. 25.

Chi decide se la mia macchina rientra nell’allegato I?

In primo luogo il fabbricante, che motiva e documenta la classificazione. In caso di dubbio aiuta il confronto con un organismo notificato; l’interpretazione vincolante spetta ad autorità e tribunali.

Classificazione e procedura nel fascicolo

Categoria, motivazione, modulo scelto e certificati insieme – con riferimento all’articolo. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.

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Da leggere poi

Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.

Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.

normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.

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