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Macchine mobili autonome: che cosa chiede il regolamento macchine

Veicoli a guida automatica, tosaerba autonomi, robot mobili: il regolamento li disciplina per la prima volta espressamente. I requisiti sono nel capo 3 dell’allegato III – eccoli in sintesi.

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In breve

  • Le macchine mobili autonome sono macchine mobili con una modalità autonoma in cui tutte le funzioni di sicurezza essenziali sono garantite senza interazione permanente con operatori (allegato III 3.1.1).
  • Il comando deve svolgere autonomamente le funzioni di sicurezza; una supervisione a distanza può solo arrestare, avviare o portare in uno stato sicuro.
  • In base alla valutazione dei rischi: zona chiusa con sistema di protezione o rilevamento di persone e ostacoli.
  • Autonoma non significa automaticamente allegato I – solo se un sistema che apprende garantisce funzioni di sicurezza.
Allegato III 3.1.13.2.43.33.3.33.6.3

I requisiti in sintesi

TemaRequisitoAllegato III
DefinizioneMacchina mobile con modalità autonoma in cui tutte le funzioni di sicurezza essenziali sono garantite nella zona di movimento e di lavoro senza interazione permanente con operatori3.1.1 c)
Funzione di supervisioneSe del caso, supervisione a distanza da parte di un supervisore; solo arresto, avvio o messa in posizione e stato sicuri; macchina non operativa senza supervisione attiva3.2.4
ComandoSvolge autonomamente le funzioni di sicurezza, anche quando funzioni sono comandate tramite supervisione a distanza3.3
SpostamentoVanno considerati i rischi della zona in cui si muove e lavora3.3.2
Concetto di protezioneIn base alla valutazione dei rischi: zona chiusa con sistema di protezione perimetrale e/o rilevamento di persone, animali domestici e ostacoli3.3.3
RimorchiGli spostamenti con rimorchi o attrezzature trainate non devono creare rischi nella zona pericolosa3.3.3
SterzoUn guasto dello sterzo non deve compromettere la sicurezza3.3.5
RicaricaNessun rischio di contatto o collisione durante lo spostamento autonomo verso la stazione di ricarica3.5.1
IstruzioniCaratteristiche delle zone di movimento, di lavoro e di pericolo previste3.6.3

Il capo 3 si applica, in aggiunta al capo 1, a tutte le macchine che presentano rischi dovuti alla loro mobilità. Quale soluzione basti nel caso concreto – zona protetta, sensori, velocità – emerge dalla valutazione dei rischi ed è compito di specialisti.

Che cosa vale inoltre

  • Il capo 1 resta: comando, interazione uomo-macchina (1.1.6 f), g)), coesistenza in uno spazio comune (1.3.7) e protezione contro la corruzione (1.1.9).
  • Comportamento che apprende: se la logica evolve da sé, si applicano i requisiti aggiuntivi per i comandi (1.2.1) ed eventualmente l’allegato I parte A punto 6.
  • Connettività: se la macchina è anche un prodotto con elementi digitali, si aggiunge il regolamento sulla ciberresilienza.

Domande frequenti

Un veicolo a guida automatica è una macchina mobile autonoma?

Se lavora in modalità autonoma, con tutte le funzioni di sicurezza essenziali garantite senza interazione permanente con operatori, sì (3.1.1 c)). La classificazione va motivata nella valutazione dei rischi.

Serve un organismo notificato?

Non per la sola autonomia. Serve se la macchina rientra nell’allegato I – per esempio con sistemi integrati che apprendono e garantiscono funzioni di sicurezza.

Serve un supervisore?

La funzione di supervisione va prevista “se del caso” (3.2.4). Se prevista, la macchina non deve poter funzionare senza supervisione attiva.

Documentare bene le macchine autonome

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Da leggere poi

Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.

Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.

normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.

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