normakte / Macchine mobili autonome
Veicoli a guida automatica, tosaerba autonomi, robot mobili: il regolamento li disciplina per la prima volta espressamente. I requisiti sono nel capo 3 dell’allegato III – eccoli in sintesi.
| Tema | Requisito | Allegato III |
|---|---|---|
| Definizione | Macchina mobile con modalità autonoma in cui tutte le funzioni di sicurezza essenziali sono garantite nella zona di movimento e di lavoro senza interazione permanente con operatori | 3.1.1 c) |
| Funzione di supervisione | Se del caso, supervisione a distanza da parte di un supervisore; solo arresto, avvio o messa in posizione e stato sicuri; macchina non operativa senza supervisione attiva | 3.2.4 |
| Comando | Svolge autonomamente le funzioni di sicurezza, anche quando funzioni sono comandate tramite supervisione a distanza | 3.3 |
| Spostamento | Vanno considerati i rischi della zona in cui si muove e lavora | 3.3.2 |
| Concetto di protezione | In base alla valutazione dei rischi: zona chiusa con sistema di protezione perimetrale e/o rilevamento di persone, animali domestici e ostacoli | 3.3.3 |
| Rimorchi | Gli spostamenti con rimorchi o attrezzature trainate non devono creare rischi nella zona pericolosa | 3.3.3 |
| Sterzo | Un guasto dello sterzo non deve compromettere la sicurezza | 3.3.5 |
| Ricarica | Nessun rischio di contatto o collisione durante lo spostamento autonomo verso la stazione di ricarica | 3.5.1 |
| Istruzioni | Caratteristiche delle zone di movimento, di lavoro e di pericolo previste | 3.6.3 |
Il capo 3 si applica, in aggiunta al capo 1, a tutte le macchine che presentano rischi dovuti alla loro mobilità. Quale soluzione basti nel caso concreto – zona protetta, sensori, velocità – emerge dalla valutazione dei rischi ed è compito di specialisti.
Se lavora in modalità autonoma, con tutte le funzioni di sicurezza essenziali garantite senza interazione permanente con operatori, sì (3.1.1 c)). La classificazione va motivata nella valutazione dei rischi.
Non per la sola autonomia. Serve se la macchina rientra nell’allegato I – per esempio con sistemi integrati che apprendono e garantiscono funzioni di sicurezza.
La funzione di supervisione va prevista “se del caso” (3.2.4). Se prevista, la macchina non deve poter funzionare senza supervisione attiva.
Concetto di protezione, zone, supervisione e prove in un fascicolo. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.
Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.
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