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Valutazione dei rischi di cybersicurezza secondo il CRA

La valutazione dei rischi è la base di tutti gli obblighi del CRA: da essa deriva quali requisiti dell'allegato I si attuano e come, e va aggiornata per tutto il periodo di supporto.

PassoContenuto
1. Scopo e ambienteuso previsto e ragionevolmente prevedibile, ambiente operativo, utilizzatori
2. Beni da proteggerefunzioni, dati, interfacce
3. Minacce e superficie d'attaccochi potrebbe attaccare, attraverso quali vie
4. Stima del rischioprobabilità e impatto
5. Misurecollegamento ai requisiti dell'allegato I, motivazione se non applicabili
6. Rischio residuo e aggiornamentorischi rimanenti, aggiornamento in caso di modifiche e nuove vulnerabilità

Cosa chiede il CRA

Il fabbricante valuta i rischi di cybersicurezza del prodotto e ne tiene conto in pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione. La valutazione indica se e come i requisiti dell'allegato I sono applicabili e attuati; è documentata, aggiornata durante il periodo di supporto e fa parte della documentazione tecnica.

Norme di riferimento

Le norme armonizzate per il CRA sono in preparazione. Nel frattempo fanno da riferimento norme esistenti, come la EN 18031 per le apparecchiature radio, la IEC 62443-4-1 e 4-2 per i componenti industriali e la ETSI EN 303 645 per l'IoT di consumo.

Collegamento con la valutazione dei rischi della macchina

Per le macchine con elementi digitali le due valutazioni vanno insieme: il regolamento macchine chiede protezione contro la corruzione e sistemi di comando sicuri, il CRA la cybersicurezza del prodotto. Una valutazione comune evita doppio lavoro e mostra le sinergie richieste dal considerando 53 del CRA.

Art. 13 CRAAllegato VII CRA

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Da leggere poi

Fonte. Regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024. Riassunto; fa fede il testo ufficiale. normakte non sostituisce una consulenza legale.