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Cyber Resilience Act e costruttori di macchine

Una macchina con software di comando, teleassistenza o connessione di rete è di regola un prodotto con elementi digitali. In quel caso, oltre al regolamento macchine, si applica il regolamento sulla ciberresilienza (UE) 2024/2847 — con obblighi di segnalazione già in vigore.

Le scadenze

DataCosa si applicaBase
10.12.2024Entrata in vigoreArt. 71 CRA
11.09.2026Obblighi di segnalazione di vulnerabilità attivamente sfruttate e incidenti graviArt. 14 CRA
20.01.2027Si applica il regolamento macchine, con requisiti propri di cybersicurezzaAllegato III punti 1.1.9, 1.2.1
11.12.2027Il CRA si applica integralmenteArt. 71 CRA

La mia macchina è interessata?

Il CRA riguarda i prodotti con elementi digitali il cui uso previsto o ragionevolmente prevedibile comprende una connessione dati, diretta o indiretta, a un dispositivo o a una rete. Una macchina con PLC ed Ethernet, porta USB o accesso di teleassistenza rientra di norma nel campo di applicazione. Una macchina puramente meccanica, senza software, no.

Art. 2 par. 1 CRAArt. 3 punto 1 CRA

Cosa deve fare il fabbricante

ObbligoIn praticaBase
Valutazione dei rischi di cybersicurezzaDocumentata, parte della documentazione tecnica, aggiornata durante il periodo di supportoArt. 13 CRA
Requisiti essenzialiImpostazioni sicure, protezione degli accessi e dei dati, registrazione degli eventi, aggiornamenti sicuriAllegato I parte I
Gestione delle vulnerabilitàCensire i componenti (SBOM in formato leggibile da macchina), correggere le vulnerabilità, fornire aggiornamenti di sicurezzaAllegato I parte II
Periodo di supportoDi norma almeno cinque anni; la data di fine deve essere riconoscibile per l'acquirenteArt. 13 CRA
SegnalazioniPreallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale; informare gli utilizzatori interessatiArt. 14 CRA
Dichiarazione e CEDichiarazione UE di conformità secondo l'allegato V CRA — insieme al regolamento macchine in un'unica dichiarazioneArt. 28 CRA Art. 21 §3

Il CRA non sostituisce il regolamento macchine: si aggiunge. Chi li documenta separatamente scrive molte cose due volte.

Considerando 53 CRA · allegato III punti 1.1.9, 1.2.1 regolamento (UE) 2023/1230

Dove CRA e regolamento macchine si sovrappongono

Il regolamento macchine chiede protezione contro la corruzione e sistemi di comando che resistano a tentativi dolosi prevedibili. Il considerando 53 del CRA osserva che rispettarne i requisiti può facilitare la dimostrazione di questi requisiti macchine — ma la sinergia va documentata dal fabbricante. In pratica: una prova, due regolamenti, collegati in modo ordinato.

L'ordine dei passi

  1. Classificare i prodotti. Quali macchine hanno software e una connessione dati?
  2. Definire il canale di segnalazione. Chi segnala entro 24 ore, e come si raggiungono gli utilizzatori delle macchine? Questo obbligo vale già.
  3. Censire i componenti. SBOM per controllore, firmware e software.
  4. Documentare la valutazione dei rischi e collegarla a quella del regolamento macchine.
  5. Fissare il periodo di supporto e indicarlo su targhetta, pagina di destinazione o istruzioni.
  6. Un'unica dichiarazione per entrambi i regolamenti.

Le violazioni dei requisiti essenziali e degli obblighi del fabbricante possono essere sanzionate fino a 15 milioni di euro o al 2,5 % del fatturato mondiale annuo.

Art. 64 CRA

CRA e regolamento macchine in un unico registro

Righe di requisito con riferimento all'articolo per entrambi i regolamenti, SBOM con export CycloneDX, registro dei rischi cyber e calcolo dei termini di segnalazione.

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Da leggere poi

Fonti. Regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024; regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023. Riassunto e abbreviato; fa fede il testo ufficiale. normakte non sostituisce una consulenza legale.