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Cibersicurezza nel regolamento macchine

Due punti dell'allegato III, e un considerando del regolamento sulla ciberresilienza che punta esattamente a essi. Chi deve soddisfare entrambi i regolamenti risparmia qui — ma solo con prova.

Dal 20 gennaio 2027 una macchina connessa ricade nel regolamento macchine. Se è anche un prodotto con elementi digitali, si applica in aggiunta il regolamento sulla ciberresilienza. L'uno non sostituisce l'altro.

I fabbricanti di prodotti che ricadono nel regolamento (UE) 2023/1230 e sono anche prodotti con elementi digitali devono soddisfare sia i requisiti essenziali di cybersicurezza di quel regolamento sia i requisiti di sicurezza e salute del regolamento (UE) 2023/1230.

Considerando 53 del regolamento (UE) 2024/2847

I due punti di contatto

RequisitoContenutoBase
Protezione contro la corruzioneIl collegamento di un'altra apparecchiatura alla macchina — direttamente o via accesso remoto — non deve portare a una situazione pericolosaAllegato III 1.1.9
Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comandoI sistemi di comando devono resistere a influenze esterne volute e non volute, compresi i tentativi malevoli di terzi ragionevolmente prevedibili; si aggiunge una registrazione tracciabile, accessibile cinque anni su richiesta motivataAllegato III 1.2.1

La presunzione

Le macchine certificate, o per cui è stata rilasciata una dichiarazione di conformità, nel quadro di un sistema adottato ai sensi del regolamento (UE) 2019/881 si presumono conformi a questi due requisiti precisi — nella misura in cui il certificato li copre (art. 20 §9).

Ma: la sinergia deve essere dimostrata

Il considerando 53 prosegue: la conformità al CRA può facilitare la dimostrazione dei requisiti macchine 1.1.9 e 1.2.1. Poi arriva la frase che genera il lavoro: tali sinergie devono essere dimostrate dal fabbricante — ad esempio con una valutazione dei rischi che copra questi rischi di cybersicurezza. Il fabbricante segue inoltre le procedure di valutazione della conformità di entrambi i regolamenti. Il risparmio è quindi reale, ma non automatico: nasce da un documento che collega ogni requisito CRA al corrispondente requisito dell'allegato III. Documentazioni separate sono ammesse; una matrice comune dei requisiti facilita nettamente la prova tracciabile.

Che cosa ne segue per il fascicolo

Un prodotto, molte righe di requisito — ognuna con il suo regolamento, il suo articolo e la sua prova. Due basi giuridiche, una catena di evidenza tracciabile. Ogni riga ha bisogno di tre stati, non due: soddisfatto, non applicabile con motivazione, o altrimenti mitigato — perché l'art. 13 §4 CRA richiede una motivazione chiara nella documentazione quando un requisito non è applicabile.

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Da leggere poi

Fonti. Riferimenti dalle versioni pubblicate in GU: regolamento (UE) 2023/1230; regolamento (UE) 2024/2847. Fa fede il testo ufficiale; normakte è un ausilio alla redazione, non una consulenza legale.