normakte  /  Incorporazione o conformità

Dichiarazione di incorporazione o di conformità?

Non sono due parole per la stessa cosa. Una accompagna una macchina finita, l’altra una quasi-macchina. A decidere non è l’uso, ma ciò che immetti sul mercato.

Il tuo fascicolo tecnico per la scadenza: requisiti con riferimento all’articolo, prove, dichiarazione e targhetta in un unico posto. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.
Poco tempo? Ci pensiamo noi: aggiornamento del fascicolo in 5 giorni lavorativi →
Apri un fascicolo di prova

La differenza non è nella parola, ma nel prodotto. Una macchina finita e pronta all’uso riceve la dichiarazione UE di conformità e la marcatura CE. Una quasi-macchina — destinata a essere incorporata in un’altra macchina — riceve invece la dichiarazione UE di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio, ma nessuna marcatura CE ai sensi del regolamento macchine. Chi le confonde non sbaglia parola: redige un documento che afferma una cosa diversa da quella richiesta.

Art. 21, Allegato V parte AArt. 11, Allegato V parte B

Completa o incompleta: è questo che decide

Dichiarazione UE di conformitàDichiarazione UE di incorporazione
Per quale prodottomacchina completa, pronta all’usoquasi-macchina, destinata a essere incorporata
Marcatura CEsìno — ai sensi del regolamento macchine
Documento allegatoistruzioni per l’usoistruzioni di assemblaggio (allegato XI)
Affermazionela macchina soddisfa gli atti applicabiliquali requisiti essenziali sono stati applicati — e che può essere messa in servizio solo dopo che la macchina finale è stata dichiarata conforme
BaseArt. 21, Allegato V parte AArt. 11, Allegato V parte B

L’errore che salta a un controllo

Apporre su una quasi-macchina una marcatura CE ai sensi del regolamento macchine è una non conformità formale (art. 46): non è dichiarata come macchina finita. Al contrario, una quasi-macchina può essere messa in servizio solo quando la macchina in cui è incorporata soddisfa a sua volta i requisiti.

Se all’integratore manca la dichiarazione di incorporazione o le istruzioni di assemblaggio, gli manca la base per la propria dichiarazione di conformità. Il documento non è quindi una formalità, ma il presupposto del passo successivo.

Anche la documentazione tecnica è diversa

Per la macchina completa vale la documentazione tecnica secondo l’allegato IV parte A, per la quasi-macchina quella secondo l’allegato IV parte B. Entrambe vanno conservate per almeno dieci anni.

Allegato IV parte AAllegato IV parte BArt. 10 §3Art. 11 §3

E se la macchina finita è connessa

Se la macchina finita è anche un prodotto con elementi digitali, si aggiunge il regolamento sulla ciberresilienza. Questo però non porta a una seconda dichiarazione di conformità:

Se il prodotto ricade in più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, si redige una sola dichiarazione per tutti questi atti.

Art. 21 §3 regolamento (UE) 2023/1230 · Art. 28 §3 regolamento (UE) 2024/2847

Quando un cliente chiede “il certificato CE”, di regola intende, per una macchina finita, la dichiarazione UE di conformità; per un componente che verrà ancora incorporato, la dichiarazione UE di incorporazione. Nel dubbio decide una domanda: il prodotto funziona da solo — o solo dopo l’incorporazione?

Costruire bene la dichiarazione di incorporazione

Il modello con le nove indicazioni obbligatorie dell’allegato V parte B, da confrontare con il tuo. E tutto il fascicolo in normakte. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.

Apri un fascicolo di provaVedi il modello

Da leggere poi

Fonti. I riferimenti ad articoli e allegati provengono dalle versioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023; regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.

Le indicazioni sugli allegati sono verificate sulle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale; sono riformulate e sintetizzate, fa fede il testo ufficiale.

normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né una consulenza legale.