normakte / Modello di dichiarazione
Non esiste un modulo ufficiale. L’allegato V parte A prescrive una struttura, non un foglio da compilare — ed è proprio per questo che circolano tanti modelli che non vanno più bene.
Molti fabbricanti cercano ancora un “modello di dichiarazione CE di conformità”. Era il nome del documento con la direttiva 2006/42/CE. Con il regolamento (UE) 2023/1230 si chiama dichiarazione UE di conformità — e non esiste un modulo ufficiale. L’allegato V parte A prescrive una struttura, non un’impaginazione: qualsiasi modello è ammesso purché contenga le dieci indicazioni dell’allegato V parte A. La domanda quindi non è quale modulo sia quello giusto, ma se il modello che usi riporta queste indicazioni nella versione attuale.
Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità della macchina. Va aggiornata continuamente e tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato o messa in servizio.
| Punto | Modello secondo 2006/42/CE | Dal 20.01.2027 |
|---|---|---|
| Riferimenti delle norme | numero e anno di edizione | in più la data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale — allegato V A punto 7 |
| Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico | doveva essere indicata | eliminata |
| Denominazione dell’atto | direttiva 2006/42/CE | regolamento (UE) 2023/1230 |
A queste si aggiungono due indicazioni che quasi nessun modello in circolazione prevede: la possibilità di identificare l’oggetto con un’immagine a colori (punto 5) e — per le macchine di sollevamento installate stabilmente in un edificio e montabili solo sul luogo di utilizzo — l’indirizzo del luogo di montaggio (punto 3).
Il regolamento elenca espressamente i casi di non conformità formale. Quattro dei sette punti riguardano la dichiarazione e la documentazione. Se uno Stato membro ne accerta uno, chiede all’operatore economico di porvi fine. Se la non conformità persiste, la messa a disposizione può essere limitata o vietata e il prodotto richiamato.
| Accertamento | Base |
|---|---|
| La marcatura CE è stata apposta in violazione delle regole | Art. 46 §1 a) |
| La marcatura CE non è stata apposta | Art. 46 §1 b) |
| Il numero di identificazione dell’organismo notificato manca o è apposto in modo errato | Art. 46 §1 c) |
| La dichiarazione non è stata redatta, o non correttamente | Art. 46 §1 d) |
| La documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta | Art. 46 §1 e) |
| I dati di contatto mancano, sono errati o incompleti | Art. 46 §1 f) |
| Altri obblighi amministrativi degli art. 10 o 13 non sono soddisfatti | Art. 46 §1 g) |
Se una macchina ricade in più atti dell’Unione che prescrivono la marcatura CE, si redige una sola dichiarazione UE di conformità per tutti questi atti.
Art. 21 §3 regolamento (UE) 2023/1230
Se la conformità è valutata con la procedura del controllo interno della produzione — quindi senza organismo notificato, modulo A secondo l’allegato VI —, la dichiarazione deve indicarlo. Formulazione pratica: “La macchina è soggetta alla procedura di valutazione della conformità basata sul controllo interno della produzione (modulo A).”
E una buona notizia: la numerazione della dichiarazione è facoltativa. Il fabbricante può attribuirle un numero su base volontaria, ma non è obbligato.
Conta la data di immissione sul mercato, non la data di progettazione né quella dell’ordine. Fino al 19 gennaio 2027 la versione secondo 2006/42/CE, dal 20 gennaio la versione secondo (UE) 2023/1230. Non c’è un periodo transitorio.
Chi consegna nel primo trimestre 2027 ha quindi bisogno della nuova versione — e la progettazione corrispondente è in corso oggi. Hai già un modello? Verificalo in sei punti o con il Delta-Check.
Gratis, senza registrazione. Testo da copiare o da stampare in PDF; i tuoi dati non lasciano il browser. In più un fascicolo di prova nell’app fino al 20.01.2027 (con account).
Fonti. I riferimenti ad articoli e allegati provengono dalle versioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023; regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.
Le indicazioni sugli allegati sono verificate sulle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale; sono riformulate e sintetizzate, fa fede il testo ufficiale.
normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né una consulenza legale.