normakte / Attestato o dichiarazione
I due termini sono spesso usati come sinonimi. Indicano però due documenti diversi, rilasciati da due soggetti diversi.
La differenza non è linguistica ma giuridica: uno è rilasciato dal fabbricante stesso, l’altro da un organismo notificato. Chi presenta quello sbagliato non ha usato la parola sbagliata — ha presentato un documento che non può contenere l’affermazione richiesta.
| Dichiarazione UE di conformità | Certificato dell’organismo notificato | |
|---|---|---|
| Chi lo rilascia | il fabbricante stesso | un organismo notificato |
| Affermazione | il prodotto soddisfa gli atti applicabili | il tipo esaminato soddisfa i requisiti |
| Base | Art. 21, Allegato V parte A | Art. 25, Allegati VII, IX, X |
| Quando serve? | sempre, prima dell’immissione sul mercato | solo per le categorie dell’allegato I |
| Sostituisce l’altro? | no | no — è un presupposto, non un sostituto |
Chi presenta un certificato di esame UE del tipo dove è richiesta la dichiarazione di conformità, formalmente non ha redatto alcuna dichiarazione. L’art. 46 §1 d) indica espressamente questo caso come non conformità formale, con la conseguenza che la messa a disposizione può essere limitata o vietata e il prodotto richiamato.
Vale anche il contrario: la tua dichiarazione non sostituisce l’intervento dell’organismo notificato quando il prodotto rientra in una categoria dell’allegato I.
Si aggiunge allora il regolamento sulla ciberresilienza, e con esso un secondo obbligo di dichiarazione — che però non porta a un secondo documento:
Se il prodotto ricade in più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, si redige una sola dichiarazione per tutti questi atti.
Art. 21 §3 regolamento (UE) 2023/1230 · Art. 28 §3 regolamento (UE) 2024/2847
Certificato CE, attestato CE e certificato di conformità non sono termini del regolamento. Quando un cliente ne chiede uno, di regola intende la dichiarazione UE di conformità. Per le quasi-macchine è invece la dichiarazione UE di incorporazione, che attesta un’altra cosa — vedi Dichiarazione di incorporazione o di conformità?
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Fonti. I riferimenti ad articoli e allegati provengono dalle versioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023; regolamento (UE) 2024/2847, GU L, 2024/2847 del 20.11.2024; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.
Le indicazioni sugli allegati sono verificate sulle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale; sono riformulate e sintetizzate, fa fede il testo ufficiale.
normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né una consulenza legale.