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Fascicolo tecnico della macchina: gli elementi dell'allegato IV

Non una raccolta di documenti, ma la prova che la macchina è stata progettata e costruita secondo i requisiti applicabili.

Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il fabbricante redige la documentazione tecnica e applica la procedura di valutazione della conformità pertinente. La documentazione deve consentire di valutare la conformità della macchina al regolamento — nella misura necessaria, copre la progettazione, la costruzione e il funzionamento.

Art. 10 §2, allegato IV A

I quindici elementi, lettera per lettera

L'allegato IV parte A elenca ciò che la documentazione contiene come minimo:

  1. una descrizione completa della macchina e del suo uso previsto;
  2. i documenti della valutazione dei rischi da cui risulti la procedura seguita, con (i) l'elenco dei requisiti essenziali applicabili e (ii) la descrizione delle misure di protezione e, se del caso, dei rischi residui;
  3. i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi della macchina, dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
  4. le descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e il funzionamento;
  5. i riferimenti delle norme armonizzate (art. 20 §1) o delle specifiche comuni (art. 20 §3); in caso di applicazione parziale, sono indicate le parti applicate;
  6. se le norme o specifiche non sono state applicate o solo in parte: la descrizione delle altre specifiche tecniche con cui sono stati soddisfatti i requisiti;
  7. i rapporti e i risultati dei calcoli di progettazione, delle prove, delle ispezioni e degli esami;
  8. la descrizione dei mezzi con cui il fabbricante assicura, durante la fabbricazione, la conformità alle specifiche di progettazione;
  9. un esemplare delle istruzioni per l'uso e delle informazioni di cui all'allegato III punto 1.7.4;
  10. se del caso, la dichiarazione UE di incorporazione (allegato V parte B) e le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine incorporate;
  11. se del caso, copie della dichiarazione UE di conformità della macchina e dei prodotti incorporati soggetti ad altri atti di armonizzazione dell'Unione;
  12. in caso di fabbricazione in serie, l'elenco delle misure interne adottate;
  13. il codice sorgente o la logica di programmazione del software di sicurezza — su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente e solo nella misura necessaria a verificare i requisiti dell'allegato III;
  14. per le macchine con sensori, telecomandate o autonome il cui funzionamento di sicurezza è comandato da dati dei sensori: la descrizione delle caratteristiche, capacità e limiti del sistema, dei dati e delle procedure di sviluppo, prova e convalida;
  15. i risultati delle prove su componenti e accessori necessari per stabilire se la macchina può essere assemblata e messa in servizio in sicurezza.

Un rimando corretto

Nella pubblicazione originaria del 29.6.2023, il punto j) rimandava, per le istruzioni per l'assemblaggio, all'«allegato IX» — dove però figura il modulo H (garanzia qualità totale). La rettifica del 1.4.2025 ha corretto il rimando all'allegato XI, dove le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine sono effettivamente disciplinate.

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Da leggere poi

Fonti. Riferimenti ad articoli e allegati dalle versioni pubblicate in Gazzetta ufficiale: regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023. Fa fede il testo ufficiale; normakte è un ausilio alla redazione, non una consulenza legale.