Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il fabbricante redige la documentazione tecnica e applica la procedura di valutazione della conformità pertinente. La documentazione deve consentire di valutare la conformità della macchina al regolamento — nella misura necessaria, copre la progettazione, la costruzione e il funzionamento.
Art. 10 §2, allegato IV A
I quindici elementi, lettera per lettera
L'allegato IV parte A elenca ciò che la documentazione contiene come minimo:
- una descrizione completa della macchina e del suo uso previsto;
- i documenti della valutazione dei rischi da cui risulti la procedura seguita, con (i) l'elenco dei requisiti essenziali applicabili e (ii) la descrizione delle misure di protezione e, se del caso, dei rischi residui;
- i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi della macchina, dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
- le descrizioni e spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e il funzionamento;
- i riferimenti delle norme armonizzate (art. 20 §1) o delle specifiche comuni (art. 20 §3); in caso di applicazione parziale, sono indicate le parti applicate;
- se le norme o specifiche non sono state applicate o solo in parte: la descrizione delle altre specifiche tecniche con cui sono stati soddisfatti i requisiti;
- i rapporti e i risultati dei calcoli di progettazione, delle prove, delle ispezioni e degli esami;
- la descrizione dei mezzi con cui il fabbricante assicura, durante la fabbricazione, la conformità alle specifiche di progettazione;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso e delle informazioni di cui all'allegato III punto 1.7.4;
- se del caso, la dichiarazione UE di incorporazione (allegato V parte B) e le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine incorporate;
- se del caso, copie della dichiarazione UE di conformità della macchina e dei prodotti incorporati soggetti ad altri atti di armonizzazione dell'Unione;
- in caso di fabbricazione in serie, l'elenco delle misure interne adottate;
- il codice sorgente o la logica di programmazione del software di sicurezza — su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente e solo nella misura necessaria a verificare i requisiti dell'allegato III;
- per le macchine con sensori, telecomandate o autonome il cui funzionamento di sicurezza è comandato da dati dei sensori: la descrizione delle caratteristiche, capacità e limiti del sistema, dei dati e delle procedure di sviluppo, prova e convalida;
- i risultati delle prove su componenti e accessori necessari per stabilire se la macchina può essere assemblata e messa in servizio in sicurezza.
Un rimando corretto
Nella pubblicazione originaria del 29.6.2023, il punto j) rimandava, per le istruzioni per l'assemblaggio, all'«allegato IX» — dove però figura il modulo H (garanzia qualità totale). La rettifica del 1.4.2025 ha corretto il rimando all'allegato XI, dove le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine sono effettivamente disciplinate.