normakte / Macchine ad alto rischio (allegato I)
L’allegato I decide se puoi valutare da solo o se ti serve un organismo notificato. Ecco l’elenco completo – e il percorso per decidere.
Categorie a cui si applica una procedura dell’art. 25 §2:
Categorie a cui si applica una delle procedure dell’art. 25 §3:
| La tua macchina | Procedure ammesse | Organismo notificato |
|---|---|---|
| fuori dall’allegato I | controllo interno della produzione (modulo A, allegato VI) | no |
| allegato I parte B, norme o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti | A, B+C, H o G | no per il modulo A, altrimenti sì |
| allegato I parte B, norme che non coprono tutto | B+C (allegati VII e VIII), H (allegato IX) o G (allegato X) | sì |
| allegato I parte A | B+C, H o G | sempre |
Per la parte B il modulo A è ammesso solo se la macchina è stata progettata e costruita secondo norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti essenziali pertinenti per quella categoria (art. 25 §3). La presunzione di conformità è legata alle norme il cui riferimento è pubblicato in Gazzetta ufficiale (art. 20 §1). Prima di scegliere il modulo A verifica quindi quali norme sono pubblicate per la tua categoria ai sensi del regolamento e se coprono anche i nuovi requisiti – ad esempio su software e cibersicurezza. Se la copertura manca, la strada è quella dell’organismo notificato.
La Commissione può modificare l’allegato I con atti delegati – aggiungendo, eliminando o spostando categorie da una parte all’altra (art. 6 §2). Una categoria entra nella parte A in presenza di un grave rischio intrinseco e di condizioni aggiuntive, per esempio la mancanza di norme armonizzate o incidenti gravi ripetuti (art. 6 §7). Per questo conviene verificare l’elenco prima di ogni nuova dichiarazione.
No. Se norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti e le hai applicate, il modulo A è ammesso (art. 25 §3).
No. La parte A riguarda componenti di sicurezza e sistemi integrati con comportamento autoevolutivo tramite apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza. Il software che non apprende ed esegue solo funzioni programmate non vi rientra, secondo il considerando 55.
Resta valido fino alla scadenza (art. 52 §2) – per le macchine immesse sul mercato secondo la direttiva. Per l’immissione sul mercato secondo il regolamento conta la procedura dell’art. 25.
In primo luogo il fabbricante, che motiva e documenta la classificazione. In caso di dubbio aiuta il confronto con un organismo notificato; l’interpretazione vincolante spetta ad autorità e tribunali.
Categoria, motivazione, modulo scelto e certificati insieme – con riferimento all’articolo. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.
Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.
normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.