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Componenti di sicurezza dell’allegato II: che cosa ne fa parte e chi deve fare che cosa

Chi immette sul mercato separatamente un componente di sicurezza è fabbricante di un prodotto correlato – con valutazione della conformità, dichiarazione e marcatura CE. Novità: ne fa parte anche il software.

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In breve

  • Un componente di sicurezza è un componente fisico o digitale, software compreso, che garantisce una funzione di sicurezza, è immesso separatamente e il cui guasto mette a rischio la sicurezza delle persone (art. 3 punto 3).
  • L’allegato II è un elenco indicativo di 20 voci; anche un componente non elencato può essere un componente di sicurezza (art. 7).
  • I componenti di sicurezza sono prodotti correlati: si applicano gli obblighi del fabbricante dell’art. 10, con dichiarazione e marcatura CE.
  • Sette voci sono anche nell’allegato I; lì interviene un organismo notificato o decide la situazione delle norme.
Art. 3 punto 3Art. 7Allegato IIArt. 10Art. 25

Che cos’è un componente di sicurezza

La definizione ha quattro requisiti cumulativi: il componente è progettato o destinato a garantire una funzione di sicurezza; è immesso sul mercato separatamente; il suo guasto o malfunzionamento mette a rischio la sicurezza delle persone; e non è necessario al funzionamento del prodotto o può essere sostituito da componenti normali (art. 3 punto 3). Una funzione di sicurezza è una funzione che come misura di protezione elimina o riduce un rischio (art. 3 punto 4).

Sono esclusi i componenti di sicurezza destinati a sostituire componenti identici come pezzi di ricambio e forniti dal fabbricante della macchina originale (art. 2 §2 a)).

L’elenco dell’allegato II

N.Componente di sicurezzaAnche nell’allegato I
1Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanicaAllegato I parte A punto 2
2Dispositivi di protezione per la rilevazione delle personeAllegato I parte B punto 15
3Ripari mobili motorizzati interbloccati per le macchine dell’allegato I parte B punti 9, 10 e 11Allegato I parte B punto 16
4Unità logiche per funzioni di sicurezzaAllegato I parte B punto 17
5Valvole con mezzi supplementari di rilevazione dei guasti per il comando di movimenti pericolosi—
6Sistemi di estrazione delle emissioni delle macchine—
7Ripari e dispositivi di protezione contro gli elementi mobili che partecipano direttamente al lavoro—
8Dispositivi di controllo del carico e di limitazione del movimento degli apparecchi di sollevamento—
9Sistemi di ritenuta delle persone sui sedili—
10Dispositivi di arresto di emergenza—
11Sistemi di scarico contro cariche elettrostatiche pericolose—
12Limitatori di energia e dispositivi di scarico di cui all’allegato III 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6—
13Sistemi e dispositivi per ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni—
14Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)Allegato I parte B punto 18
15Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)Allegato I parte B punto 19
16Comandi a due mani—
17Componenti delle macchine per il trasporto di persone tra piani: blocco delle porte di piano, paracadute, limitatori di velocità, ammortizzatori ad accumulo e a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su cilindri idraulici usati come paracadute, circuiti di sicurezza elettronici—
18Software che svolge funzioni di sicurezza—
19Componenti di sicurezza con comportamento interamente o parzialmente autoevolutivo tramite apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezzaAllegato I parte A punto 5
20Sistemi di filtrazione da installare nelle cabine per proteggere da sostanze pericolose, compresi i pesticidi, e relativi filtri—

Quali obblighi si applicano

  • Progettazione secondo i requisiti essenziali dell’allegato III, con valutazione dei rischi (art. 10 §1).
  • Documentazione tecnica secondo l’allegato IV parte A e valutazione della conformità secondo l’art. 25 prima dell’immissione (art. 10 §2).
  • Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE (art. 10 §2, art. 24).
  • Tipo, anno di costruzione, identificazione e contatti; istruzioni secondo l’allegato III (art. 10 §5-7).
  • Conservazione dei documenti per almeno dieci anni (art. 10 §3).

Quale procedura

Se il componente è nell’allegato I parte A – come i componenti di sicurezza ad apprendimento automatico – interviene sempre un organismo notificato. Se è nella parte B – per esempio unità logiche o rilevazione delle persone – il controllo interno è ammesso solo se norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti. Tutti gli altri componenti di sicurezza seguono il modulo A (art. 25 §2-4).

Novità: il software come componente di sicurezza

Il software che svolge una funzione di sicurezza ed è immesso sul mercato separatamente è un componente di sicurezza (considerando 19, allegato II punto 18). Chi lo distribuisce assume gli obblighi del fabbricante – anche senza fornire un prodotto fisico.

Domande frequenti

Ogni componente legato alla sicurezza è un componente di sicurezza?

No. Deve essere immesso separatamente e soddisfare tutti i requisiti dell’art. 3 punto 3. Un componente integrato in una macchina è valutato con la macchina.

E i pezzi di ricambio?

I ricambi identici forniti dal fabbricante della macchina originale non rientrano nel regolamento (art. 2 §2 a)).

Il costruttore di macchine deve fare una dichiarazione per i componenti acquistati?

No, la fa il fornitore del componente. Tu valuti la macchina nel suo insieme e conservi la dichiarazione del componente nel fascicolo.

L’elenco può cambiare?

Sì. La Commissione può modificare l’allegato II con atti delegati (art. 7 §2).

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Da leggere poi

Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.

Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.

normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.

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