normakte / Componenti di sicurezza (allegato II)
Chi immette sul mercato separatamente un componente di sicurezza è fabbricante di un prodotto correlato – con valutazione della conformità, dichiarazione e marcatura CE. Novità: ne fa parte anche il software.
La definizione ha quattro requisiti cumulativi: il componente è progettato o destinato a garantire una funzione di sicurezza; è immesso sul mercato separatamente; il suo guasto o malfunzionamento mette a rischio la sicurezza delle persone; e non è necessario al funzionamento del prodotto o può essere sostituito da componenti normali (art. 3 punto 3). Una funzione di sicurezza è una funzione che come misura di protezione elimina o riduce un rischio (art. 3 punto 4).
Sono esclusi i componenti di sicurezza destinati a sostituire componenti identici come pezzi di ricambio e forniti dal fabbricante della macchina originale (art. 2 §2 a)).
| N. | Componente di sicurezza | Anche nell’allegato I |
|---|---|---|
| 1 | Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica | Allegato I parte A punto 2 |
| 2 | Dispositivi di protezione per la rilevazione delle persone | Allegato I parte B punto 15 |
| 3 | Ripari mobili motorizzati interbloccati per le macchine dell’allegato I parte B punti 9, 10 e 11 | Allegato I parte B punto 16 |
| 4 | Unità logiche per funzioni di sicurezza | Allegato I parte B punto 17 |
| 5 | Valvole con mezzi supplementari di rilevazione dei guasti per il comando di movimenti pericolosi | — |
| 6 | Sistemi di estrazione delle emissioni delle macchine | — |
| 7 | Ripari e dispositivi di protezione contro gli elementi mobili che partecipano direttamente al lavoro | — |
| 8 | Dispositivi di controllo del carico e di limitazione del movimento degli apparecchi di sollevamento | — |
| 9 | Sistemi di ritenuta delle persone sui sedili | — |
| 10 | Dispositivi di arresto di emergenza | — |
| 11 | Sistemi di scarico contro cariche elettrostatiche pericolose | — |
| 12 | Limitatori di energia e dispositivi di scarico di cui all’allegato III 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 | — |
| 13 | Sistemi e dispositivi per ridurre le emissioni di rumore e vibrazioni | — |
| 14 | Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) | Allegato I parte B punto 18 |
| 15 | Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) | Allegato I parte B punto 19 |
| 16 | Comandi a due mani | — |
| 17 | Componenti delle macchine per il trasporto di persone tra piani: blocco delle porte di piano, paracadute, limitatori di velocità, ammortizzatori ad accumulo e a dissipazione di energia, dispositivi di sicurezza su cilindri idraulici usati come paracadute, circuiti di sicurezza elettronici | — |
| 18 | Software che svolge funzioni di sicurezza | — |
| 19 | Componenti di sicurezza con comportamento interamente o parzialmente autoevolutivo tramite apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza | Allegato I parte A punto 5 |
| 20 | Sistemi di filtrazione da installare nelle cabine per proteggere da sostanze pericolose, compresi i pesticidi, e relativi filtri | — |
Se il componente è nell’allegato I parte A – come i componenti di sicurezza ad apprendimento automatico – interviene sempre un organismo notificato. Se è nella parte B – per esempio unità logiche o rilevazione delle persone – il controllo interno è ammesso solo se norme armonizzate o specifiche comuni coprono tutti i requisiti pertinenti. Tutti gli altri componenti di sicurezza seguono il modulo A (art. 25 §2-4).
Il software che svolge una funzione di sicurezza ed è immesso sul mercato separatamente è un componente di sicurezza (considerando 19, allegato II punto 18). Chi lo distribuisce assume gli obblighi del fabbricante – anche senza fornire un prodotto fisico.
No. Deve essere immesso separatamente e soddisfare tutti i requisiti dell’art. 3 punto 3. Un componente integrato in una macchina è valutato con la macchina.
I ricambi identici forniti dal fabbricante della macchina originale non rientrano nel regolamento (art. 2 §2 a)).
No, la fa il fornitore del componente. Tu valuti la macchina nel suo insieme e conservi la dichiarazione del componente nel fascicolo.
Sì. La Commissione può modificare l’allegato II con atti delegati (art. 7 §2).
Classificazione, procedura, dichiarazione e targhetta – anche per il software. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.
Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.
normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.