normakte / Macchine con IA
Non ogni software “IA” rende una macchina ad alto rischio. Conta se un sistema che apprende garantisce funzioni di sicurezza – allora cambiano procedura e requisiti.
Due categorie riguardano i sistemi che apprendono: punto 5 componenti di sicurezza con comportamento interamente o parzialmente autoevolutivo che usano l’apprendimento automatico e garantiscono funzioni di sicurezza; punto 6 macchine con tali sistemi integrati non immessi separatamente – solo per questi sistemi. Per entrambe l’organismo notificato è obbligatorio (art. 25 §2).
Se una macchina integra un sistema i cui componenti di sicurezza sono già stati valutati da terzi quando sono stati immessi separatamente, la macchina non deve essere ricertificata solo per questo (considerando 54).
| Requisito | Contenuto | Riferimento |
|---|---|---|
| Limiti | Il comando non deve far compiere alla macchina azioni oltre il compito e la zona di movimento definiti | 1.2.1 c. 2 a) |
| Registrazione | I dati sul processo decisionale rilevante per la sicurezza sono registrati e conservati un anno per le autorità | 1.2.1 c. 2 b) |
| Correzione | La macchina deve poter essere corretta in ogni momento per mantenere la sicurezza intrinseca | 1.2.1 c. 2 c) |
| Fase di apprendimento | Le modifiche di impostazioni o regole, anche durante l’apprendimento, vanno impedite se possono essere pericolose | 1.2.1 c. 1 d) |
| Tracciabilità | Interventi e versioni caricate del software di sicurezza restano tracciabili fino a cinque anni | 1.2.1 c. 1 f) |
| Interazione | Adattare l’interfaccia alle caratteristiche prevedibili degli operatori; se del caso comunicare in modo comprensibile le azioni previste | 1.1.6 f), g) |
La valutazione comprende i pericoli che possono presentarsi nel ciclo di vita e sono prevedibili all’immissione sul mercato, perché il comportamento o la logica evolve come previsto (allegato III parte B punto 1). I limiti delle funzioni di sicurezza sono fissati nella valutazione dei rischi (1.2.1 c. 1 d)). Su richiesta motivata, codice sorgente o logica di programmazione vanno resi disponibili all’autorità (art. 10 §3).
Il regolamento sull’IA (UE) 2024/1689 classifica ad alto rischio i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione del suo allegato I. Con l’omnibus digitale sull’IA, approvato definitivamente dal Consiglio il 29 giugno 2026 (regolamento (UE) 2026/1744), il regolamento macchine viene, secondo le sintesi disponibili, spostato all’interno di tale allegato: l’IA nelle macchine sarebbe quindi disciplinata soprattutto dal regolamento macchine, che la Commissione potrà integrare con atti delegati; gli obblighi per questi sistemi ad alto rischio si applicherebbero dal 2 agosto 2028. Verifica il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale prima di basarvi la tua pianificazione.
No. La parte A si applica solo se un sistema con comportamento autoevolutivo tramite apprendimento automatico garantisce funzioni di sicurezza. Un’IA per il controllo qualità senza funzione di sicurezza non vi rientra.
Il considerando 55 esclude il software che non è in grado né di apprendere né di evolvere. Per il modello concreto va motivato tecnicamente e documentato; in caso di dubbio, chiarire con un organismo notificato.
La registrazione di un anno riguarda i comandi con comportamento autoevolutivo progettati per un funzionamento a diversi gradi di autonomia. La tracciabilità di cinque anni di interventi e versioni software vale per i comandi in generale (1.2.1).
Limiti, registrazioni, versioni software e procedura in un fascicolo. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente. Sull’omnibus digitale sull’IA: sintesi di studi legali specializzati (ottobre 2026); fa fede il testo in Gazzetta ufficiale.
Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.
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