normakte / Valutazione dei rischi EN ISO 12100
Il regolamento macchine impone di valutare i rischi – la EN ISO 12100 descrive come. Ecco come le due cose si collegano, e come la valutazione diventa una prova nella documentazione tecnica.
Il regolamento stabilisce il se e il quadro: prima di progettare la macchina, i requisiti essenziali applicabili vanno individuati con una valutazione dei rischi, in un processo iterativo. La norma EN ISO 12100 – una norma di tipo A, con concetti fondamentali e principi generali di progettazione – ne descrive il come. Fornisce terminologia, procedimento e aiuti per individuare i pericoli, ma non soluzioni specifiche per una macchina; queste si trovano nelle norme di tipo B e C.
| Passo | Regolamento | Contenuto | Nel fascicolo |
|---|---|---|---|
| 1. Determinare i limiti | Allegato III parte B punto 1 a) | uso previsto e uso scorretto ragionevolmente prevedibile; limiti di utilizzo, di spazio e di tempo; tutte le fasi di vita | descrizione della macchina, destinazione, utilizzatori, ipotesi |
| 2. Individuare i pericoli | b) | pericoli e situazioni pericolose, in modo sistematico per tutte le attività: trasporto, montaggio, regolazione, funzionamento, pulizia, manutenzione, eliminazione dei guasti, messa fuori servizio | elenco dei pericoli con situazione e attività interessata |
| 3. Stimare i rischi | c) | gravità delle possibili lesioni o danni alla salute e probabilità che si verifichino | metodo usato, dati di base, risultato per pericolo |
| 4. Ponderare i rischi | d) | è necessaria una riduzione del rischio rispetto all’obiettivo del regolamento? | decisione motivata |
| 5. Ridurre i rischi | e), 1.1.2 b) | nell’ordine prescritto: progettazione, misure di protezione tecniche, informazioni per l’uso – poi valutare di nuovo | misure con il relativo requisito dell’allegato III, norme applicate, prove, rischi residui |
Una macchina confezionatrice con porta di protezione. Situazione pericolosa: schiacciamento sulla pinza quando un operatore elimina un inceppamento a porta aperta. Stima: possibile grave lesione alla mano, intervento più volte per turno. Riduzione: riparo mobile interbloccato che impedisce l’avvio finché la porta è aperta (allegato III 1.4.2); modalità di regolazione a velocità ridotta solo finché è azionato il dispositivo di comando (1.2.5). Rischio residuo: indicazione nelle istruzioni su come procedere in caso di blocco (1.7.4.2 punto 1 q)).
L’esempio mostra la struttura di una riga, non la soluzione giusta per la tua macchina. La valutazione tecnica resta compito di specialisti.
La valutazione comprende i pericoli che possono presentarsi nel ciclo di vita e che sono prevedibili al momento dell’immissione sul mercato, perché il comportamento o la logica della macchina evolve da sé come previsto. Comprende inoltre i rischi derivanti dalle interazioni tra macchine che funzionano come un insieme (allegato III parte B punto 1). Secondo il considerando 32 vanno considerati anche gli aggiornamenti del software previsti al momento dell’immissione sul mercato.
Per i sistemi di comando vale in più: i limiti delle funzioni di sicurezza sono stabiliti nell’ambito della valutazione dei rischi (allegato III 1.2.1 d)). Con le macchine connesse si aggiunge la protezione contro la corruzione (1.1.9).
La documentazione tecnica secondo l’allegato IV parte A contiene i documenti della valutazione dei rischi: la procedura seguita, i requisiti essenziali applicabili, le misure di protezione con cui sono soddisfatti e i rischi residui. La EN ISO 12100 elenca nella sua parte sulla documentazione elementi simili, come le ipotesi assunte, i dati alla base della stima e il risultato. Per le quasi-macchine i principi generali valgono allo stesso modo (allegato III parte B punto 5), con documentazione secondo l’allegato IV parte B.
Le norme sono volontarie. Obbligatoria è la valutazione dei rischi. La presunzione di conformità nasce solo da norme il cui riferimento è pubblicato in Gazzetta ufficiale (art. 20 §1); verifica la situazione per il regolamento.
Il fabbricante deve provvedere a che sia effettuata. Può incaricare specialisti; la responsabilità resta sua.
Sì. I principi generali valgono per la valutazione dei rischi del fabbricante di una quasi-macchina (allegato III parte B punto 5).
No. Se la macchina è anche un prodotto con elementi digitali, la valutazione dei rischi secondo il regolamento (UE) 2024/2847 si aggiunge come valutazione distinta.
Come parte della documentazione tecnica, almeno dieci anni dopo l’immissione sul mercato (art. 10 §3).
Ogni requisito dell’allegato III collegato a misura, norma e prova – e i rischi residui direttamente per le istruzioni. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.
Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.
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