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Valutazione dei rischi secondo EN ISO 12100: passo per passo fino al fascicolo

Il regolamento macchine impone di valutare i rischi – la EN ISO 12100 descrive come. Ecco come le due cose si collegano, e come la valutazione diventa una prova nella documentazione tecnica.

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In breve

  • Obbligo: il fabbricante provvede a che sia effettuata una valutazione dei rischi; la macchina è poi progettata e costruita tenendone conto (allegato III parte B punto 1).
  • Il regolamento indica cinque passi – limiti, pericoli, stima, ponderazione, riduzione. La EN ISO 12100 descrive gli stessi passi come metodo.
  • Novità: ne fanno parte anche i pericoli prevedibili legati a un comportamento autoevolutivo e alle interazioni in un insieme di macchine.
  • Il risultato va nella documentazione tecnica e determina progetto, istruzioni e dichiarazione.

Il regolamento stabilisce il se e il quadro: prima di progettare la macchina, i requisiti essenziali applicabili vanno individuati con una valutazione dei rischi, in un processo iterativo. La norma EN ISO 12100 – una norma di tipo A, con concetti fondamentali e principi generali di progettazione – ne descrive il come. Fornisce terminologia, procedimento e aiuti per individuare i pericoli, ma non soluzioni specifiche per una macchina; queste si trovano nelle norme di tipo B e C.

Allegato III parte B punto 11.1.2Allegato IV

I cinque passi e che cosa documentare

PassoRegolamentoContenutoNel fascicolo
1. Determinare i limitiAllegato III parte B punto 1 a)uso previsto e uso scorretto ragionevolmente prevedibile; limiti di utilizzo, di spazio e di tempo; tutte le fasi di vitadescrizione della macchina, destinazione, utilizzatori, ipotesi
2. Individuare i pericolib)pericoli e situazioni pericolose, in modo sistematico per tutte le attività: trasporto, montaggio, regolazione, funzionamento, pulizia, manutenzione, eliminazione dei guasti, messa fuori servizioelenco dei pericoli con situazione e attività interessata
3. Stimare i rischic)gravità delle possibili lesioni o danni alla salute e probabilità che si verifichinometodo usato, dati di base, risultato per pericolo
4. Ponderare i rischid)è necessaria una riduzione del rischio rispetto all’obiettivo del regolamento?decisione motivata
5. Ridurre i rischie), 1.1.2 b)nell’ordine prescritto: progettazione, misure di protezione tecniche, informazioni per l’uso – poi valutare di nuovomisure con il relativo requisito dell’allegato III, norme applicate, prove, rischi residui

Esempio di una riga

Una macchina confezionatrice con porta di protezione. Situazione pericolosa: schiacciamento sulla pinza quando un operatore elimina un inceppamento a porta aperta. Stima: possibile grave lesione alla mano, intervento più volte per turno. Riduzione: riparo mobile interbloccato che impedisce l’avvio finché la porta è aperta (allegato III 1.4.2); modalità di regolazione a velocità ridotta solo finché è azionato il dispositivo di comando (1.2.5). Rischio residuo: indicazione nelle istruzioni su come procedere in caso di blocco (1.7.4.2 punto 1 q)).

L’esempio mostra la struttura di una riga, non la soluzione giusta per la tua macchina. La valutazione tecnica resta compito di specialisti.

Che cosa chiede di nuovo il regolamento

La valutazione comprende i pericoli che possono presentarsi nel ciclo di vita e che sono prevedibili al momento dell’immissione sul mercato, perché il comportamento o la logica della macchina evolve da sé come previsto. Comprende inoltre i rischi derivanti dalle interazioni tra macchine che funzionano come un insieme (allegato III parte B punto 1). Secondo il considerando 32 vanno considerati anche gli aggiornamenti del software previsti al momento dell’immissione sul mercato.

Per i sistemi di comando vale in più: i limiti delle funzioni di sicurezza sono stabiliti nell’ambito della valutazione dei rischi (allegato III 1.2.1 d)). Con le macchine connesse si aggiunge la protezione contro la corruzione (1.1.9).

Che cosa va nella documentazione tecnica

La documentazione tecnica secondo l’allegato IV parte A contiene i documenti della valutazione dei rischi: la procedura seguita, i requisiti essenziali applicabili, le misure di protezione con cui sono soddisfatti e i rischi residui. La EN ISO 12100 elenca nella sua parte sulla documentazione elementi simili, come le ipotesi assunte, i dati alla base della stima e il risultato. Per le quasi-macchine i principi generali valgono allo stesso modo (allegato III parte B punto 5), con documentazione secondo l’allegato IV parte B.

Errori frequenti

  • Valutazione dopo la costruzione. Il regolamento chiede di progettare tenendo conto dei risultati – non il contrario.
  • Solo il funzionamento normale. Mancano pulizia, eliminazione dei guasti e manutenzione; le misure di protezione devono però coprire l’intera durata di vita (allegato III 1.1.2 a)).
  • Un’avvertenza al posto della progettazione. L’informazione all’utilizzatore è l’ultimo gradino della gerarchia, non un sostituto dei primi due.
  • Nessun aggiornamento. Dopo una modifica al progetto, al software o alle norme applicate, la valutazione non viene aggiornata.

Domande frequenti

La EN ISO 12100 è obbligatoria?

Le norme sono volontarie. Obbligatoria è la valutazione dei rischi. La presunzione di conformità nasce solo da norme il cui riferimento è pubblicato in Gazzetta ufficiale (art. 20 §1); verifica la situazione per il regolamento.

Chi può eseguire la valutazione?

Il fabbricante deve provvedere a che sia effettuata. Può incaricare specialisti; la responsabilità resta sua.

Vale anche per le quasi-macchine?

Sì. I principi generali valgono per la valutazione dei rischi del fabbricante di una quasi-macchina (allegato III parte B punto 5).

Sostituisce la valutazione dei rischi di cibersicurezza del CRA?

No. Se la macchina è anche un prodotto con elementi digitali, la valutazione dei rischi secondo il regolamento (UE) 2024/2847 si aggiunge come valutazione distinta.

Per quanto va conservata?

Come parte della documentazione tecnica, almeno dieci anni dopo l’immissione sul mercato (art. 10 §3).

Trasformare la valutazione in una prova

Ogni requisito dell’allegato III collegato a misura, norma e prova – e i rischi residui direttamente per le istruzioni. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.

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Da leggere poi

Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.

Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.

normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.

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