normakte / Direttiva e regolamento a confronto
Che cosa resta, che cosa è nuovo e dove si trovano ora i vecchi allegati – punto per punto, con il riferimento al testo ufficiale.
| Tema | Direttiva 2006/42/CE | Regolamento (UE) 2023/1230 | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Forma giuridica | direttiva, recepita nel diritto nazionale | regolamento, direttamente applicabile in ogni Stato membro | Art. 54 |
| Ambito di applicazione | macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, alberi cardanici, quasi-macchine | macchine e “prodotti correlati” (attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica) e quasi-macchine | Art. 2 §1 |
| Software | non citato espressamente nella definizione di macchina | un insieme cui manca solo il caricamento del software previsto è una macchina; i componenti di sicurezza possono essere anche digitali, compreso il software con funzione di sicurezza immesso separatamente | Art. 3 punto 1 f), punto 3 |
| Macchine ad alto rischio | un elenco nell’allegato IV | due parti: allegato I parte A (6 categorie, sempre con organismo notificato) e parte B (19 categorie) | Art. 6, allegato I |
| Valutazione della conformità | controllo interno della fabbricazione, esame CE del tipo, garanzia qualità totale | moduli A, B+C e H, nuova la verifica dell’esemplare unico (modulo G); per l’allegato I parte A niente controllo interno | Art. 25 |
| Requisiti essenziali | allegato I | allegato III, integrato con protezione dalla corruzione, software nei sistemi di comando, comportamento autoevolutivo, interazione uomo-macchina e macchine mobili autonome | Allegato III 1.1.6, 1.1.9, 1.2.1, 1.3.7, 3.2.4 |
| Documentazione tecnica | allegato VII | allegato IV (parte A per le macchine, parte B per le quasi-macchine); codice sorgente o logica di programmazione su richiesta motivata | Art. 10 §3, allegato IV |
| Dichiarazione di conformità | allegato II, con la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico | allegato V parte A; una sola dichiarazione per tutti gli atti; accesso anche tramite indirizzo internet o codice leggibile da macchina | Art. 21, art. 10 §8 |
| Istruzioni per l’uso | carta | digitali ammesse, online per almeno dieci anni; carta su richiesta all’acquisto; informazioni di sicurezza sempre su carta per gli utilizzatori non professionali | Art. 10 §7 |
| Marcatura e contatti | nome e indirizzo del fabbricante | in più sito, e-mail o altro contatto digitale; un unico punto di contatto; anno di costruzione = anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione | Art. 10 §5 e 6 |
| Operatori economici | fabbricante e mandatario | in più obblighi propri di importatori e distributori; tracciabilità dieci anni | Art. 13-17, art. 19 |
| Modifica sostanziale | non definita dalla direttiva | definita; chi la esegue è considerato fabbricante | Art. 3 punto 16, art. 18 |
| Sorveglianza dopo la vendita | — | prove a campione, reclami, registro dei richiami, se opportuno in base ai rischi | Art. 10 §4 |
| Contenuto | Direttiva | Regolamento |
|---|---|---|
| Requisiti essenziali | Allegato I | Allegato III |
| Dichiarazioni CE/UE di conformità e di incorporazione | Allegato II | Allegato V |
| Marcatura CE | Allegato III | Art. 23, 24 |
| Macchine ad alto rischio | Allegato IV | Allegato I |
| Componenti di sicurezza (elenco indicativo) | Allegato V | Allegato II |
| Istruzioni di assemblaggio | Allegato VI | Allegato XI |
| Documentazione tecnica | Allegato VII | Allegato IV |
| Controllo interno | Allegato VIII | Allegato VI (modulo A) |
| Esame del tipo | Allegato IX | Allegato VII (modulo B) con allegato VIII (modulo C) |
| Garanzia qualità totale | Allegato X | Allegato IX (modulo H) |
| Verifica dell’esemplare unico | — | Allegato X (modulo G) |
La corrispondenza completa degli articoli è nella tavola di concordanza dell’allegato XII del regolamento.
Il percorso cambia poco. Il fabbricante valuta i rischi, individua i requisiti applicabili, progetta di conseguenza, costituisce la documentazione tecnica, sceglie la procedura, redige la dichiarazione e appone la marcatura CE. Anche l’ordine delle misure di protezione – prima in progettazione, poi tecniche, infine informative – resta lo stesso (allegato III 1.1.2). Chi ha un fascicolo ben fatto secondo la direttiva lo integra, non lo riscrive.
I prodotti immessi sul mercato secondo la direttiva prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a essere messi a disposizione. I certificati di esame CE del tipo rilasciati secondo la direttiva restano validi fino alla scadenza (art. 52). Conta, per ogni esemplare, la data di immissione sul mercato.
Fino al 19 gennaio 2027 per l’immissione sul mercato vale la direttiva, dal 20 gennaio 2027 il regolamento. Chi progetta oggi e consegna nel 2027 fa bene a inserire già ora i requisiti del regolamento nel progetto e nel fascicolo.
Solo se rientra nell’allegato I. Per la parte A sempre; per la parte B solo se le norme armonizzate o le specifiche comuni non coprono tutti i requisiti pertinenti. Tutte le altre macchine restano al controllo interno della fabbricazione (art. 25).
Sì. Chi fabbrica una macchina e la mette in servizio per uso proprio è considerato fabbricante (art. 3 punto 18 b)).
La presunzione di conformità vale per le norme il cui riferimento è pubblicato in Gazzetta ufficiale (art. 20 §1). Prima della dichiarazione verifica quali norme sono pubblicate per il regolamento – l’elenco della direttiva non vale automaticamente.
Requisiti dell’allegato III con prove, dichiarazione secondo l’allegato V e targhetta in un unico posto. Fascicolo di prova gratuito fino al 20.01.2027.
Fonti. Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, compresa la rettifica dell’1.4.2025; direttiva 2006/42/CE per il regime precedente.
Le indicazioni sono verificate sul testo ufficiale, riformulate e sintetizzate; fa fede il testo ufficiale.
normakte è un ausilio alla redazione e al calcolo; non sostituisce la valutazione della conformità, né un organismo notificato, né la valutazione tecnica di uno specialista, né una consulenza legale.